OGGETTO : NORME SULLA CESSIONE DI IMBALLAGGI E CONTENITORI;
Su sollecitazioni e inviti alla chiarezza, ricevuti da nostri associati in materia di cessioni di imballaggi, considerato che molti acquirenti chiedono “ di unificare il prezzo del prodotto con il prezzo dell’imballo in un unico prezzo fatturabile” ,
informati e documentati, con estrema chiarezza, affermiamo che nessuna variazione alle normative che regolamentano la cessione degli imballaggi ci risulta, per questo, ribadiamo, è in vigore la Legge nazionale del 10 aprile 1991, n. 128 ( G. U. n. 90 del 17/04/1991), valida per tutti i mercati ortofrutticoli all’ingrosso italiani, come allegato alla presente, la quale testualmente recita :
“ LA CESSIONE DI RECIPIENTI, IMBALLAGGI E CONTENITORI UTILIZZATI IN TUTTE LE FASI DELLA VENDITA ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SI EFFETTUA VERSO IL CORRISPETTIVO DI UN PREZZO IDENTICO A QUELLO DI ACQUISTO. TALE PREZZO AGGIUNTIVO A QUELLO DI VENDITA DEI PRODOTTI, DEVE ESSERE INDICATO DISTINTAMENTE NELLA FATTURA DI CUI ALL’ART. 21 DEL DECR. DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26/10/1972 N. 633 E SUCC. MODIF. E INTEGRAZIONI”.
Si deduce che il prezzo di vendita ( fatture – commercianti ), sia degli imballaggi che dei prodotti, DISTINTAMENTE inseriti in fattura, devono corrispondere ed essere uguali al prezzo di acquisto ( conto vendita – az. Agricole). A maggior ragione per chi vende, come i Commissionari, per conto di … .
Cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente
IL PRESIDENTE
FILIPPO GIOMBARRESI
