Lo statuto dell'associazione

ALLEGATO ‘A’
DALL’ATTO RICEVUTO IL 11/02/2010
REP. N. 14479
RACC. N. 4607

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA “ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI DI VITTORIA”

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI DEL MERCATO DI VITTORIA”.
L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa. La durata dell’Associazione è illimitata, fatto salvo il diritto di recesso degli associati. L’Associazione ha la propria sede in Vittoria (RG) Contrada Fanello Mercato Ortofrutticolo. I soci con delibera possono trasferire la sede in altro ambito, nonché istituire sezioni o gruppi anche in altre città. L’eventuale istituzione di altre sezioni o gruppi sarà disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 2 – Scopi e finalità

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro né diretto né indiretto ed intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative e persegue esclusivamente le seguenti finalità:

  1. Rappresentare e tutelare i legittimi interessi degli associati mediante la comune azione degli stessi;
  2. Assistere gli associati nelle questioni riguardanti l’interesse collettivo della categoria;
  3. Rappresentare gli associati e la categoria nei confronti delle Autorità, degli Enti Pubblici e privati e delle associazioni sia per quanto concerne la disciplina dei mercati sia per tutto ciò che possa essere utile alla categoria;
  4. Promuovere, progettare, patrocinare e realizzare corsi di formazione professionale, di aggiornamento continuo, di qualificazione e riqualificazione del personale per tutti i ruoli professionali presenti all’interno dell’associazione ed anche per i terzi in genere, da attuare con finanziamenti pubblici e privati;
  5. La promozione della “cultura del commercio” in tutte le sue espressioni, la valorizzazione dei prodotti commercializzati ed agroalimentari in genere attraverso l’organizzazione di convegni, eventi e manifestazioni dirette alla promozione dell’attività della categoria;
  6. L’istituzione di borse di studio per studenti meritevoli che abbiano approfondito le materie che rivestono un particolare interesse per la categoria degli operatori economici del mercato;
  7. L’assistenza a società aventi interessi analoghi a quelli dell’Associazione per la gestione e la pianificazione degli acquisti, scorte, beni, attrezzature ed impianti, la pianificazione finanziaria, la gestione di budget e l’elaborazione dei dati;
  8. Lo studio e l’approfondimento di problematiche, anche di natura economica della categoria nell’intento di trovare delle soluzioni comuni e condivise;
  9. Lo svolgimento di qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli organismi e le commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell’Associazione, partecipare a gare ad evidenza pubblica indette da enti e/o da società a prevalente partecipazione pubblica. L’Associazione potrà pubblicare una rivista periodica, utilizzare la rete internet per divulgare la propria attività attraverso la registrazione di un dominio, realizzare un portale e partecipare ad altri portali già presenti sulla Rete. Nei limiti necessari per qualificare o specializzare l’attività, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, consorziarsi con Associazioni già esistenti che non abbiano finalità contrastanti con le proprie. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Inoltre l’Associazione potrà aderire ad altre associazioni confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi affini o complementari a quelli statutari già esistenti o da costituire. Potrà altresì svolgere attività commerciali purché funzionali ed accessorie al raggiungimento degli scopi statutari e secondarie rispetto all’attività istituzionale. Nell’ambito delle predette finalità l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con amministrazioni, organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello Provinciale.

Art. 3 – Associati

Sono associati sia coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto (i Fondatori), sia coloro che previa visione dello Statuto, ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone.
Chi intende essere ammesso, se si tratta di persona fisica, dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

  1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
  2. Indicazione dell’effettiva attività svolta della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
  3. Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Se si tratta di persona giuridica (società, associazione od enti) la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. La denominazione sociale, sede e forma giuridica;
  2. Nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla;
  3. La delibera dell’organo competente che ha deciso l’adesione.

 

L’ammissione di nuovo associato avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo il quale deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione ed in ogni caso entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento. Accolta la domanda da parte del Consiglio Direttivo il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota annuale: al medesimo sarà rilasciata ricevuta controfirmata da un membro del Consiglio Direttivo. Tutti i soci, a qualunque categoria appartengono, per rinnovare la loro partecipazione, sono tenuti al versamento della quota annuale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione; l’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso diritto di recesso. L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato all’atto dell’iscrizione e al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di donazione posso essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte o esenzione, di recesso e di esclusione dell’associato dall’Associazione. La partecipazione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale o particolare né per atto tra vivi. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4 – Cause di cessazione dell’associato

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

  1. Recesso da comunicarsi per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  2.  Decesso o messa in liquidazione con successiva cancellazione del socio, se trattasi di persona giuridica;
  3. Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni promesse;
  4.  Comportamento contrastante con gli scopi statutari ed i regolamenti interni;
  5. Mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso, entro i quindici (15) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo;
  6. Cessazione dell’attività di Concessionario;
  7.  Dichiarazione di fallimento dell’associato;
  8. Inosservanza degli obblighi di legge, del presente statuto e dei regolamenti interni;
  9. Esclusione per gravi motivi: sono considerati gravi motivi il mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari, la morosità nei pagamenti delle quote associative, il comportamento indegno, il fomentare dissidi tra gli associati.

 

L’esclusione di cui ai punti 3 a 9 è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

  • Partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa:
  • Approvare il bilancio Consuntivo e Preventivo;
  • Approvare il Regolamento;
  • Approvare eventuali modifiche statutarie;
  • Approvare lo scioglimento dell’Associazione;
  • Conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • Eleggere i membri degli Organi associativi ed essere eletti;
  • Partecipare alla attività promosse dall’Associazione;
  • Usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

  • Osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
  • Versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini indicati all’art. 4 del presente Statuto;
  • Svolgere le attività preventivamente concordate;
  • Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • Contributi dei soci per iscrizione, per contribuzione ordinaria, per contribuzione straordinaria;
  • Contributi di privati;
  • Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Contributi di Organismi Internazionali;
  • Raccolta pubblica di fondi;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Ogni altro provento derivante dall’esercizio di attività produttive accessorie e funzionali al raggiungimento dello scopo sociale.

 

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi l’Associazione dovrà redigere apposito rendiconto previsto dalle leggi vigenti. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale coincidente con il contributo ordinario. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo al fine di sopperire ad eventuali esigenze di liquidità o amministrative. La quota o contributo non può essere oggetto di rimborso

Art. 8 – Organi sociali dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea degli associati
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente del Consiglio Direttivo
  • Il Collegio Sindacale

 

L’elezione agli Organi dell’Associazione non può essere in alcuno modo vincolata o limitata e deve rispondere a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono gratuite. Agli eletti non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d’ufficio.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione ed è l’Organo sovrano della stessa. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno due volte l’anno e comunque per l’approvazione del bilancio. Essa viene inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione; la convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti di Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima dell’adunanza con lettera raccomandata e con altre modalità idonee a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento quali telefax o messaggio di posta elettronica inviato agli associati sempre otto giorni prima dell’adunanza rispettivamente al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica notificato all’Associazione. La convocazione è da considerarsi validamente effettuata laddove l’avviso venga sottoscritto e datato per presa visione dal socio destinatario. Va affisso anche presso la sede sociale e contiene, oltre all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora sia della prima sia della seconda convocazione.

In via ordinaria l’ Assemblea viene convocata per:

  • L’approvazione del Bilancio Consuntivo e della relazione sull’attività svolta;
  • L’approvazione del Bilancio Preventivo e della relazione programmatica;
  •  L’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
  • L’approvazione del Regolamento;
  • L’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente.

In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti sia in proprio che per delega.
Di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale da riportare nel Registro delle Assemblee degli Associati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L’Assemblea straordinaria viene convocata per l’esame delle proposte di:

  • Modifica dello Statuto;
  • Scioglimento dell’Associazione;
  • Liquidazione dell’Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occerro il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sin in prima che in seconda convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato; le deleghe possono essere conferite per iscritto solo ad altro associato che non sia amministratore. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri.
Resta in carica tre (3) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Ove senza giustificato motivo siano assenti per tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e debbono essere sostituiti. In questo caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione della carica, il posto vacante viene assegnato, per il periodo di tempo mancante alla scadenza del triennio, al primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalla votazione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentati di eventuali associazioni di categoria senza diritto di voto.
Per la valida costituzione del Consiglio è necessaria la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Compete al consiglio di Amministrazione:

  • Fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  • Predisporre il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea rispettivamente entro la fine del mese di Novembre ed entro la fine del mese di Aprile;
  • Fissare l’ammontare delle quota associativa annua e l’eventuale quota suppletiva per spese amministrative o esigenze di liquidità;
  • Stabilire i limiti per il rimborso spese;
  • Determinare il programma generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, promuoverne e coordinarne l’attività autorizzandone la spesa;
  • Nominare il Segretario (ed eventualmente il Tesoriere o il Segretario-Tesoriere);
  • Accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
  • Deliberare in merito all’esclusione di soci;
  • Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione eventualmente non assicurata dagli associati sempre restando nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Bilancio.

 

Al Consiglio Direttivo competono inoltre tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.
Al Presidente spetta:

  • La firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • Il potere di firma, previa delibera del Consiglio Direttivo, di accordi con Enti Privati e Pubblici finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionale;
  • Il potere di eseguire incassi rendicontandoli;
  •  L’accettazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati.
  •  Il potere di eseguire pagamenti ed accendere conti correnti bancari;
  • Il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • La facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • La facoltà di delegare il compimento delle operazioni bancarie al Tesoriere.

 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 12 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale rappresenta l’organo di controllo dell’associazione, vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Controlla l’operato del Consiglio Direttivo e dell’attività dell’Assemblea dei soci assistendo alle riunioni di entrambi gli organi. E’ costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Provvede in caso di inerzia del consiglio direttivo a convocare le Assemblee obbligatorie secondo la legge ed il presente statuto. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In via generale la loro prestazione è da considerarsi a titolo gratuito. Spetta all’Assemblea determinare il loro eventuale compenso all’atto della nomina per l’intero periodo del loro ufficio. L’attivazione e la nomina del Collegio Sindacale è comunque facoltà dell’Assemblea.

Art. 13 – Bilancio

L’anno associativo inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il mese di Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’anno precedente da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. Entro il mese di Febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per predisporre il Bilancio preventivo dell’anno successivo. I bilanci consuntivo e preventivo devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. All’Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non vengano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge o statuto, abbiano le medesime finalità istituzionali e perseguano gli stessi scopi statuari ovvero che facciano parte di una medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Scioglimento dell’Associazione

I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni operanti nel medesimo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti ai soci beni, utili e riserve.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

F.to FILIPPO GIOMBARRESI N.Q.
F.to GIUSEPPE NICOSIA N.Q.
F.to ANTONIO INGALLINA N.Q.
F.to RAFFAELE ALESSANDRELLO N.Q.
F.to MARCO LO BARTOLO N.Q.
F.to CARMELO ARESTIA N.Q.
F.to MARIA SCIFO NOTAIO