09 Aprile 2014 – Contratto di vendita, firma in fattura; procura e scrittura privata per il rappresentante intermediario

A tutti i Concessionari

loro sedi

Oggetto: Contratto di vendita, firma in fattura; procura e scrittura privata per il rappresentante intermediario;

Informiamo tutti Concessionari, onde evitare spiacevoli inconvenienti  o problemi di natura legale ed economica, occorre fare molta attenzione nelle operazioni di prima acquisizione dei dati  degli acquirenti, nella compilazione delle fatture di vendita e nel censimento anagrafico dei rappresentanti o mediatori.         

 A  tale specifica, è necessario che:

  1. E’ obbligo apporre la firma in calce sulla fattura, chiara e leggibile, di chi acquista la merce o di  chi la ritira. Tale firma, legalizza il documento fattura e l’atto di compravendita effettuato, come per legge.  E’ obbligo di legge stipulare il contratto scritto di vendita come recita l’art. 62, allo scopo di disciplinare il rapporto commerciale con il cliente.
  2. Al primo rapporto commerciale, vanno verificati: i dati anagrafici aziendali dell’acquirente , l’autorizzazione per l’emissione della fattura alla ditta acquirente tramite un rappresentante delegato. Tale documento, (che vi alleghiamo come fac-simile in bianco), deve essere utilizzato, via FAX o PEC ogni qualvolta si ha di fronte come acquirente un nuovo rappresentante o mediatore di una ditta commerciale. Necessario è anche il “documento di procura o delega” attraverso il quale il mediatore viene autorizzato a compiere tutti gli atti commerciali in nome e per conto della  ditta acquirente.
  3. E’ opportuno e fondamentale stipulare una scrittura privata tra la Concessionaria venditrice e il rappresentante o mediatore acquirente, a garanzia economica della concessionaria per gli acquisti operati, anche  per più aziende o ditte acquirenti, rappresentate dal mediatore o intermediario stesso.

Ribadiamo, le operazioni sopra citate sono importantissime e fondamentali, sia per sensibilizzare i mediatori acquirenti al mercato di Vittoria,  sia per combattere le truffe e i raggiri commerciali che vengono perpetrati nei confronti di tutti i Concessionari del mercato di Vittoria. Vi rammentiamo che ai fini legali, in sede di Tribunale, i Magistrati non riconoscono il documento fattura legale, se non firmato dall’acquirente o da chi ritira la merce e se sprovvisto di contratto scritto come prevede l’Art. 62.

  Sicuri di avervi dato delle indicazioni importanti,  cordialmente Vi salutiamo . 

IL PRESIDENTE

Filippo Giombarresi