PROPOSTE DI MODIFICA SULLA BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DI VITTORIA
L’Associazione Concessionari Ortomercato di Vittoria, in persona del Presidente p.t., con sede in Vittoria C.da Fanello M.O.F., letta ed analizzata la Proposta relativa al nuovo Regolamento Comunale del MOF di Vittoria, dissentendo su alcune parti dello stesso, con la presente propone la modifica dei seguenti articoli del Regolamento Comunale per il Mercato all’Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli della Città di Vittoria:
art. 3 Gestione del Mercato comma II “La gestione deve tendere al pareggio di bilancio e i canoni corrisposti dagli operatori- per l’utilizzo dei posteggi, delle aree comuni e dei servizi- devono consentire la copertura dei costi di gestione, dell’ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature, delle strutture, degli oneri manutentivi e dei costi dei servizi.”
Si ritiene eccessivamente oneroso porre a carico dei Concessionari, attraverso il pagamento del canone, tutto ciò che riguarda la gestione del Mercato obbligando un pareggio di bilancio atteso che, nel corso degli anni esigenze svariate potrebbero imporre spese straordinarie e/o costi di cattiva gestione a carico dell’Ente, o proprietario della struttura o gestionario, che in tal modo potrebbero gravare sui Concessionari attraverso un generico e non prevedibile aumento del canone, senza limitazione alcuna;
comma III “La gestione dei servizi può essere affidata in concessione dal Comune di Vittoria- di seguito denominato Ente Gestore- a una società di gestione, con capitale interamente pubblico, mediante apposita convenzione che, in materia di scelta del contraente per beni, servizi e forniture, preveda, a pena di decadenza, l’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e della normativa e protocolli (in quanto applicabili) di cui al precedente art. 1 e, in caso di assunzione di personale sotto qualsiasi forma e tipologia, all’applicazione dei principi di massima partecipazione e pubblicità.”
Si dissente sull’affidamento della gestione dei servizi ad una società di gestione con capitale interamente pubblico, in quanto sarebbe utile ed auspicabile, o quanto meno da non escludere, l’affidamento della gestione dei servizi a società private da individuare attraverso bando di gara pubblico.
Art. 4 Commissione di Mercato comma III La Commissione di Mercato, nominata dal Sindaco, è composta da:
– Sindaco o suo delegato
– Direttore del Mercato
– n. 2 Rappresentanti nominati dall’Ente Gestore
– n. 1 Rappresentante della Società di Gestione
– n. 1 Componente in rappresentanza della C.C.I.A.A.
– n. 1 Componente in rappresentanza della C.I.A.
– n. 1 Componente in rappresentanza della COLDIRETTI
– n. 1 Componente in rappresentanza della UPA
– n. 1 Componente in rappresentanza dell’ASCOM
– n. 1 Componente in rappresentanza della C.N.A.
– n. 1 Componente in rappresentanza dell’ASS. CONCESSIONARI
– n. 1 Componente in rappresentanza della LEGA COOP.
– n. 1 Componente in rappresentanza della COONFCOOPERATIVE
– n. 1 Componente in rappresentanza dell’ASS. REG. FORO CONTADINO
– n. 1 Componente in rappresentanza della CONFESERCENTI
– n. 1 Componente in rappresentanza dell’ASS. GEN. COOP ITALIANA
– n. 1 Componente in rappresentanza della UNACOA
– n. 1 Rappresentante del Servizio Igiene A.S.P. 7
– n. 1 Commissionario del Mercato Ortofrutticolo
– n. 1 Commerciante all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli
– n. 1 Mandatario del Mercato Ortofrutticolo
– n. 1 Rappresentante dell’industria di trasformazione
– n. 1 Rappresentante dei lavoratori dipendenti Mercato Ortofrutticolo
– n. 3 Produttori agricoli
Si ritiene che la Commissione, così come composta, risulti non equilibrata nella sua formazione, in particolare, l’art 4 della L. 125 del 1959 dispone che la suddetta Commissione deve essere composta da tre rappresentanti del Comune;
nella Commissione de qua è prescritta la presenza di: Sindaco o suo delegato, Direttore di Mercato, n°2 rappresentanti nominati dall’ente gestore, n° 1 rappresentante della società di gestione;
considerato che nella Commissione di Mercato vi sarebbero tre rappresentanti del Comune, garantendo così l’aspetto istituzionale della Commissione, è opportuno, inserire un solo rappresentante nominato dall’ente gestore;
inoltre, appare eccessivo ed oltremodo squilibrante la previsione della rappresentanza di n°3 produttori agricoli, oltretutto già rappresentati dalle associazioni di categoria;
per un maggiore equilibrio, si propone, quindi, di inserire la rappresentanza di n°1 produttore agricolo.
Art. 20 Categorie ammesse al mercato, comma IV “Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente dall’importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso l’uso del contante. La violazione di tale disposizione può comportare l’irrogazione di sanzioni, fino all’inibizione dell’accesso al Mercato e/o alla revoca dell’assegnazione del posteggio…….”
Il predetto comma appare gravemente limitante atteso che esistono già norme di legge in materia di rango superiore al presente Regolamento che disciplinano le modalità di pagamento ed i limiti di utilizzo del denaro in banconote facendo divieto all’effettuazione di versamenti o al pagamento mediante denaro contante o altri titoli al portatore quando il valore dell’operazione, oggetto di trasferimento, è (cfr. l’art. 49 D.Lgs. 231/07, come modificato anche dal D.Lgs. 169/2012) complessivamente pari o superiore all’importo di euro 1.000,00, autorizzando, di contro, il pagamento mediante denaro in banconote (contante) dell’importo fino ad € 999,00.
Si osserva che il predetto comma renderebbe difficoltoso il pagamento di transazioni commerciali anche con piccoli commercianti al minuto di importi di gran lunga inferiori ad € 1.000,00, ostacolando così il libero commercio.
Comma VI “E’ vietato agli Operatori ammessi al Mercato, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri Operatori di Mercato per la rivendita all’interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti Ospedalieri o Comunità Assistenziali.”
Si ritiene che la norma di cui sopra sia totalmente illegittima, contraria alla Costituzione ed alle normative Comunitarie, risultando obsoleta ed inadeguata ai principi promossi dalla CEE del libero mercato e del libero commercio.
Nel caso di specie, il Regolamento Comunale di Mercato deve adeguarsi alle normative di settore che si sono succedute nel tempo, come si è adeguato l’ordinamento italiano in relazione al commercio dei prodotti ortofrutticoli.
Già l’art. 2 della Legge 25/03/1959 n°125 “Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”, prevedeva testualmente:” i regolamenti che disciplinano l’esercizio del commercio all’ingrosso e il funzionamento dei mercati all’ingrosso non possono recare norme che ostacolano l’afflusso, la conservazione, l’offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti”;
certamente, il comma in esame vietando ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri commercianti all’ingrosso o commissionari del mercato, ostacola l’afflusso, l’offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti nel caso in cui tale operazione si rendesse necessaria a far completare la quantità agli operatori interessati, che si vedrebbero costretti a bloccare la spedizione, o, nei casi di rimanenza di merce che in altrimenti rimarrebbe invenduta.
La Legge del 25/03/1959 n°125 ed il regolamento tipo per i mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli approvato con Decreto Ministeriale 10/04/1970 non vieta in alcun modo ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato la vendita o la cessione di derrate ad altri commercianti all’ingrosso o commissionari del mercato, così come non vieta ai commercianti ed ai commissionari la titolarità di più partecipazioni societarie e/o la titolarità di altre aziende.
Art. 23 Commissionari, Mandatari ed Astatori comma III “Coloro che intendono esercitare attività di Commissionario e/o Mandatario devono prestare, in favore dell’Ente Gestore, una cauzione infruttifera, non inferiore a € 5.000,00 mediante fideiussione bancaria”.
Nessun regolamento di mercato utilizza una cauzione infruttifera, nel caso di specie si ritiene eccessivo l’importo stabilito in € 5.000,00, quindi, si propone di eliminare il presente articolo risultando la predetta cauzione dannosa all’economia della struttura in quanto frenerebbe l’affluenza degli operatori interessati.
Art. 24 Accertamento del Possesso dei requisiti comma I punto 27) di obbligarsi a non cedere, neanche parzialmente e a nessun titolo, il contratto di concessione e di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie aventi per oggetto il conferimento, la cessione, anche parziale e/o temporanea, dell’azienda, l’immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della concessionaria che comportino anche, di fatto, il trasferimento della concessione, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune per ottenere l’assenso scritto, pena la facoltà dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile;
occorre aggiungere e stabilire una breve tempistica relativamente all’assenso scritto del Comune.
Art. 26 Disciplina delle operazioni commerciali comma IV “I Mandatari e i Commissionari sono altresì obbligati a comunicare alla Direzione di Mercato l’inizio di ogni eventuale nuovo rapporto di rappresentanza o di incarico…….”
Comma V “I Mandatari e i Commissionari sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Direzione di Mercato ogni eventuale cessazione di rapporto o di rappresentanza o d’incarico.”
La comunicazione di ogni inizio e cessazione di rapporto di rappresentanza od incarico risulta un onere eccessivo a carico dei Concessionari e dei Mandatari atteso che nel corso dell’attività commerciale si susseguono una moltitudine di rapporti di rappresentanza e di incarico anche occasionali, saltuari e non duraturi.
Al contrario, sarebbe opportuno che tali operazioni di controllo venissero svolte dagli uffici preposti dalla società di gestione all’ingresso della struttura mercatale.
Art. 29 Assegnazione dei Posteggi di Vendita comma IV “Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti generali di ordine pubblico, di onorabilità, nonché di quelli indicati al superiore art. 24, e può essere assegnatario di un solo posteggio.”
Lo spazio di un solo posteggio potrebbe essere limitativo ed insufficiente alla quantità commercializzata, conseguentemente, essendo consentito dalla legislazione in materia, si propone di assegnare un’area proporzionale all’entità della produzione dichiarata, così come previsto dal regolamento tipo, nonché dal vecchio Regolamento Comunale del 1971 il quale all’art. 25 recita testualmente: ”Al fine di tendere al potenziamento e miglioramento dell’attività e della funzione del mercato, il Comune, sentita la Commissione di Mercato, può assegnare ai concessionari due o più posteggi in relazione alle quantità commercializzate, tenuto conto delle particolari esigenze commerciali, della continuità operativa e della serietà dimostrata dai concessionari stessi”.
Comma V “Le concessioni hanno durata di anni 5 (cinque), salvo rinnovo, e avranno scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.”
Appare troppo ristretta la durata della concessione che nel “Regolamento Tipo” è stabilita in sette anni, nei regolamenti dei vari mercati in tutta Italia è addirittura stabilita in dodici anni.
Si propone, pertanto, di allungare la durata della concessione a sette anni.
Comma VII “All’atto della concessione l’aggiudicatario deve costituire un deposito, pari ad almeno 5 (cinque) mensilità di canone, a garanzia dell’esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all’Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell’Ente”.
Si considera eccessivo il deposito di cinque mensilità, in considerazione anche dell’elevato importo da corrispondere, nonché della circostanza che in molti mercati d’Italia non viene applicata, appare equa la riduzione a tre mensilità di canone.
Comma VIII “In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del canone stesso. Dopo il trentesimo giorno, l’Ente Gestore può, in caso di recidiva, revocare la concessione ai sensi dell’art. 33, disponendo
l’incameramento del deposito cauzionale.”
La penale del 10% viene valutata sproporzionata, si ritiene corretta la riduzione al 5% per le stesse considerazioni di cui sopra.
Art. 30Minimi di Attività Commerciale “L’Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, individua un fatturato minimo e/o i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) di attività annuale, ai quali subordinare le concessioni dei posteggi o il loro rinnovo.
Nel caso in cui l’operatore non ha raggiunto, per due anni consecutivi, un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività potrà essere disposta la revoca della concessione.
Per tali finalità, la Direzione di Mercato accerta annualmente il quantitativo di derrate introdotto e il relativo fatturato.”
Il predetto articolo è totalmente da eliminare, lo stesso risulta generico ed indeterminato, non stabilisce quali sarebbero da considerare i quantitativi e/o il fatturato minimo previsto nonché i criteri valutativi per determinarlo.
Inoltre, nessun regolamento e nessuna norma di legge prevede tale disposizione normativa che risulterebbe altamente limitativa ed ostacolante per l’attività commerciale.
Art. 44 Provvedimenti Disciplinari “Fatte salve le azioni penali e le sanzioni amministrative di legge, sono previste, a carico degli operatori del mercato, azioni disciplinari amministrative così graduate secondo la gravità dell’infrazione o della recidività:
– diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore di Mercato;
– sospensione da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni lavorativi, comminata da parte del Direttore di Mercato;
– sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla Commissione di Mercato, sentito l’interessato, con provvedimento definitivo.
Nei casi gravi e urgenti, la sospensione può essere disposta dal Direttore di Mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di Mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni;
– revoca dell’assegnazione del posteggio ai sensi dell’art. 33 del presente Regolamento.
Ogni violazione del presente Regolamento, sarà punita con la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 7/bis del d. lgs. 18 agosto 2000 n.267.”
A tutela di tutte le parti, e per una maggiore trasparenza della procedura, occorre esplicitare nel predetto articolo il procedimento da seguire nonché considerare dei termini a difesa, ed in particolare si propone la seguente procedura: “La Commissione di Mercato contesta l’addebito all’interessato a mezzo comunicazione scritta notificata. Il concessionario o l’operatore agli acquisti possono presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento si intenderà definitivo. In caso di osservazioni tempestive, la Commissione di Mercato provvederà all’esame e alla conseguente conferma, archiviazione o modifica della azione disciplinare amministrativa dandone apposita comunicazione all’interessato”.
Tanto dovuto.
IL PRESIDENTE
Filippo Giombarresi