Il regolamento dell'associazione

Approvato  con Assemblea dei soci del 23 Dicembre 2010

ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI ORTOMERCATO DI VITTORIA

Art.1    

Il presente regolamento è ispirato al rispetto dei principi di legalità, solidarismo, trasparenza e democrazia dell’Associazione Concessionari del Mercato di Vittoria.

Art.2    

Il richiedente a socio, è tenuto a versare una quota di iscrizione, all’atto di ammissione all’Associazione Concessionari nella misura fissata dal Direttivo che, in ogni caso, non deve essere inferiore al 50% della quota annuale. La quota d’iscrizione viene versata solo il primo anno. Per l’anno solare 2011 la quota d’iscrizione viene fissata pari a euro 400,00 (Quattrocento/00).

Art.3    

Le quote associative sono dovute per tutto l’anno solare in corso che va dal primo gennaio al 31 dicembre, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione Concessionari, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in corso.

Art.4    

Il socio è tenuto al versamento della prevista quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art.5

Il socio è tenuto a rispettare il principio di riservatezza per quanto trattato nelle assemblee del direttivo e nelle commissioni partecipate, solo chi di competenza divulgherà le decisioni approvate.

Art.6    

Il socio è tenuto a rispettare gli obblighi di legge dello Statuto dell’Associazione Concessionari, del Regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Art.7    

Il socio deve tenere sempre un comportamento degno e onorevole e non deve fomentare dissidi tra gli associati. Sono sanzionabili, i comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri associati. Sono sanzionabili alterchi negli ambienti di lavoro, nella sede dell’Associazione con Associati o terzi.

Art.8    

Il socio è sanzionabile per qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave alla categoria tutta, agli associati o a terzi.

Art.9    

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

  1. Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
  2. Rilevanza degli obblighi violati;
  3. Grado di danno o di pericolo causato ai colleghi o a terzi;
  4. Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dell’associato, ai precedenti disciplinari;
  5. La recidiva nelle mancanze, precedentemente elencate, già sanzionate in periodi precedenti, comporta una sanzione di maggiore gravità;
  6. Il socio responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

 

Art.10  

Le sanzioni applicabili al socio inadempiente o mancante sono le seguenti:

  1. dall’ammonimento verbale alla diffida scritta;
  2. sanzione pecuniaria nella misura che stabilisce il “Direttivo dell’Associazione Concessionari”;
  3. sanzione pecuniaria nella misura massima che stabilisce il “Direttivo dell’Associazione Concessionari”;

  4. Richiesta e proposta, alla Direzione Mercati, per la chiusura temporanea del box con privazione dello svolgimento delle attività commerciali per l’inadempiente.

 

Art.11  

Il sanzionato può fare ricorso, indirizzando la richiesta al Presidente dell’Associazione Concessionari di Vittoria tramite raccomandata, il quale provvederà a convocare la “Commissione degli Anziani Concessionari” per valutare il ricorso sotto la sua Presidenza.

Vittoria, 23/12/2010