Regolamento ortomercato

REGOLAMENTO    COMUNALE

PER IL MERCATO ALL’INGROSSO DEI
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

APPROVATO DAL  CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N° 81 DEL 29/10/1971

RISCONTRATO LEGITTIMO DALLA
C.P.C. DI RAGUSA COL N° 17478 DEL 30/11/71

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Art.1
Definizione del Mercato
Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati siti in Vittoria nel Viale 1° Maggio, costituiscono il mercato per il commercio all’ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella Legge 25 marzo 1959, n°125, e ciò provvisoriamente, in attesa che venga costituito il locale definitivo, al quale si applicheranno le stesse norme del presente Regolamento.
Per la vendita all’ingrosso si intende quella effettuata per colli interi o confezioni, o per derrate sciolte in quantità non inferiore  a quelle delle tabelle che verranno stabilite dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di Mercato.

Art.2
Gestione del Mercato
Il Mercato è gestito dal Comune di Vittoria.
I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi e all’ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.

Art.3
Commissione di Mercato
Per l’esercizio dei compiti previsti dalla Legge 25 /03/59, n° 125, e dal presente Regolamento è costituita una commissione presieduta dal Presidente della C.C.I.A.A. Qualora il Presidente della Camera predetta non ritenga di poter assumere la presidenza della commissione delega il Sindaco o l’Assessore all’Annona. La commissione è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri nominati dal Prefetto:
Tre rappresentanti del Comune, eletti, a norma di legge, dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti;
Un rappresentante della C.C.I.A.A., designato dalla Giunta Generale fra i suoi  componenti o tra i funzionari della Camera stessa;
Due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero della Agricoltura e delle Foreste;
L’Ufficiale Sanitario;
Tre produttori ortofrutticoli, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche;
Un commerciante all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;
Un  commerciante o un mandatario di mercato;
Un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli;
Tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni provinciali dei lavoratori;
Un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli;
Due rappresentanti delle cooperative di consumo;
Un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
Due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
A partecipare ai lavori della commissione di cui ai numeri  5), 6), 7), 8), 10), 12), e 13) e fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.
I rappresentanti delle cooperative sono scelti fra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno una Giunta di mercato presieduta dal Presidente della commissione stessa; e composta dai seguenti membri:
Un rappresentante del Comune;
Un rappresentante della C.C.I.A.A. ;
Un rappresentante dei commercianti all’ingrosso o commissionari;
Un rappresentante dei produttori;
L’Ufficiale Sanitario;
Un rappresentante dei commercianti al minuto.
La Commissione determinerà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento della Giunta.
La Giunta di mercato è competente ad esprimere pareri sui problemi che le siano sottoposti dalla Commissione di Mercato e ad adempire a qualsiasi altro compito demandandole dalla commissione medesima nei limiti delle norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.
Alle sedute della Commissione e della Giunta partecipa, con voto consultivo, anche il Direttore di mercato, di cui al successivo art.4.
Ai componenti da commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n°417.
Ai membri della commissione non dipendenti dallo Stato e da enti pubblici, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe o equivalente, nonché una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n°291, e successive modificazioni ed integrazioni e nell’entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con la qualifica di Direttore di Sezione.
Ai membri dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.
La spesa per il funzionamento della commissione è a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa.
Un dipendente del Comune, quale segretario della commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell’apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.
Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dalla giunta, con i verbali delle sedute è trasmessa al Comune e al Direttore del Mercato a cura del segretario.

Art.4
Direttore del Mercato
Al mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dal Comune.
Sono ammessi a concorrere alla nomina a Direttore di Mercato coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o di lauree equipollenti.
Indipendentemente dal titolo do studio, sono ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche coloro che dimostrino di avere svolto soddisfacentemente funzioni di Direttore o di Vice Direttore da almeno cinque anni.
La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dal Comune, sentita la commissione di mercato. Lo esame consiste in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Comune ed approvata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.
Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.
Qualora il Comune intenda nominare Direttore del Mercato persona che già svolge tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del presente articolo, l’assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.
Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni.
Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati e da pubbliche amministrazioni, né svolgere attività commerciali od altre attività
ritenute incompatibili dal Comune con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.
Il trattamento economico e giuridico del Direttore è regolato dal Comune . Comunque il trattamento economico del Direttore di Mercato dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.
Qualora il movimento delle merci nel mercato supererà il milione di quintali di derrate all’anno, è obbligatoria la nomina di un Vice Direttore con le modalità previste per la nomina del Direttore.
I Direttori di Mercato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino in
funzione da almeno un anno, debbono essere confermati senza concorso, anche se non in possessodei requisiti stabiliti dal presente articolo, purché abbiano dato buona prova di capacità e non ostino motivi disciplinari.

Art.5
Personale Addetto al Mercato
Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell’esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.
Nel regolamento del mercato saranno, con successive deliberazioni, apportate le aggiunte riguardanti il rapporto di impiego o di lavoro ed il trattamento economico, in relazione alla natura giuridica del Comune.
Il Comando dei Vigili Urbani distaccherà presso il Mercato il numero di Vigili particolarmente idonei ai servizi che l’Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, determinerà, fissandone il grado e il periodo di permanenza.

Art.6
Funzionamento e Compiti della Commissione di Mercato
La Commissione di cui al precedente art.3, è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.
Gli inviti di convocazione, recanti l’ordine del giorno, devono pervenire ai membri della Commissione almeno 5 giorni prima della data di convocazione, salvo il caso previsto dall’ultimo comma dell’art.48.
Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti la Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei componenti la Commissione stessa.
Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Con le stesse modalità si provvede per la convocazione della Giunta di mercato di cui al precedente art.3.
I membri della Commissione o della Giunta, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarate decaduti.
La Commissione ha il compito di:
Stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata ai venditori occasionali. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tenere conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell’azienda;
Esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dal Comune e soggette all’approvazione del Comitato provinciale dei prezzi;
Proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l’aspetto igienico – sanitario;
Proporre al Comune le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per un più aderente funzionamento del mercato stesso alle attività commerciali che vi si svolgono;
Deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall’art.15 della Legge 25 marzo 1959, n° 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal Direttore del mercato in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;
Esprimere parere sull’organico del personale del mercato predisposto dal Comune su proposta del Direttore di mercato;
Esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla Legge 25 marzo 1959 n° 125 e dal presente regolamento. Al fine di consentire alla Commissione provinciale di vigilanza lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la Commissione di mercato provvede:

A riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell’ambito del mercato;
Ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
A comunicare eventuali rilievi e deficienze sulle irregolarità riscontrate nell’esercizio del commercio all’ingrosso nell’ambito della provincia.

Art.7
Compiti del Direttore di Mercato
Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal Comune e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.
Egli dirige il personale, sovrintende  all’impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone al Comune le sanzioni di maggior rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.
Al Direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
Accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
Curare l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
Vigilare perché non vengono intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
Accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuano in armonia con le norme previste dal regolamento;
Intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del mercato;
Autorizzare, in casi eccezionali, l’introduzione l’uscita di derrate oltre l’orario prescritto;
Proporre al Comune o alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del raggio di vendita dei prodotti e l’aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
Accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondono ai requisiti prescritti;
Accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;
Vigilare perché l’attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
Vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impedite eventuali frode;
Eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al Comune ed alla Commissione di mercato;
Curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato;
Curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti, di cui al successivo art.47;
Nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l’attività del mercato stesso e, nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
Esercitare la polizia amministrativa del Mercato a mezzo dei Vigili Urbani messi a sua disposizione;
Curare l’esecuzione di tutte le disposizione impartite dagli organi sanitarie, di cui al successivo art.12;
Emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
Svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.
Il Direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e del regolamento che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art.8
Rilevazioni Statistiche e Prezzi
Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell’Istituto Centrale di Statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.
La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica ( varietà, qualità, ecc….) della quantità e della provenienza.
La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato, viene effettuata a mezzo di personale all’uopo qualificato mediante il metodo dell’osservazione eventualmente combinato con quello dell’intervista. Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto “valore – peso” e pertanto essere ancorato alla quantità, qualità e varietà dei prodotti. La elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati nel mercato.
Per ogni prezzo rilevato, intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la qualità e la varietà della merce, cui prezzi si riferiscono, ed il nome dell’operatore che ha fornito l’indicazione.
La Direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all’art.45. L’Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d’intesa con il Comune apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.
I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dello Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d’ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.
I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece,  della massima divulgazione.

Art.9
Polizia del Mercato
L’ordine pubblico nel Mercato è assicurato dai competenti organi di Polizia.

Art.10
Servizio di verifica del peso
Nell’interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.
La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all’atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art.11
Gestione Servizi
Il Comune, sia direttamente, sia mediante concessione, provvede ai seguenti servizi di mercato:
Servizio di pulizia del mercato;
Servizio di bar e ristoro;
Servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autocarri, automobili, carri a trazione animali o altri mezzi di trasporto;
Ogni altro servizio ausiliario del mercato.
Tutti i servizi dovranno essere disciplinati da apposite norme.
Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.
La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art.12
Servizio Igienico – Sanitario
Al servizio di vigilanza igienico – sanitario nonché all’accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali
di sanità, facendo osservare le norme vigenti e che saranno impartite dal Ministero della Sanità anche in materia di igiene del suolo e dell’abitato.
I detti organi possono dichiarare non idonee all’alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o l’avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del Mercato.

Art.13
Facchinaggio
Le operazioni di facchinaggio e trasporto all’interno del mercato, possono essere svolte dal Comune, possono essere date dallo stesso in concessione, oppure sono eseguite da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall’art.121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773, a autorizzati dal Comune, su proposta del Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operante nel mercato e la Commissione di Mercato.
Gli operatori alle vendite, nell’ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.
Gli acquirenti possono anch’essi provvedere al carico del trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.
Nei casi di esigenze eccezionali derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il Direttore di Mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi.
Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato.
I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell’interno del mercato, devono avere il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l’igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.
L’autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell’anno in cui l’interessato avrà compiuto il 61° anno di età.
Sulla determinazione annuale del numero e sull’indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori prevede il Comune su proposta del Direttore, sentiti la commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficace servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.
Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E’ ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.
Durante la loro permanenza nel mercato all’ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l’uniforme prescritta dal Comune sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.
I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.
Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purché dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della loro attività.
I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del Mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
la diffida scritta od orale disposta dal Direttore;
la sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal Direttore;
nei casi gravi la revoca dell’autorizzazione e la espulsione dal mercato disposta dal Comune, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell’addebito all’interessato.
Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.
Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.
Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze del mercato lo consiglino, possono affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini liberi, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.
La convenzione è approvata dal Comune ed è resa esecutiva dal Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori del mercato.

Art.14
Pesatura dei Prodotti
Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, istallate nel posteggio di vendita.
La Direzione del mercato pone a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

Art.15
Tariffe
Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione sono proposte dal Comune sentito il parere della Commissione di Mercato ed approvate dal Comitato Provinciale dei Prezzi.
Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore di Mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.
Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore q quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.
Il Direttore del Mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto al comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di Mercato.

Art.16
Cassa di Mercato
Il Comune, entro il recinto del mercato, pone a disposizione della cassa di mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 12 della legge 25 marzo 1959, n°125.
Nel mercato, potrà essere istituito apposito “Fondo di garanzia” per agevolare l’effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di Mercato in favore degli operatori del mercato stesso.
Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il “Fondo” deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di Mercato, che esercita inoltre il controllo sulla gestione del fondo stesso.
Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla Cassa di Mercato.

Art.17
Responsabilità
Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.
Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.
A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

Art.18
Venditori
Sono ammessi alle vendite nel mercato:
i commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all’albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
I consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
Gli enti di colonizzazione;
Gli enti comunali di consumo;
Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n°622 del 27 luglio 1967.

Art.19
Compratori
Sono ammessi agli acquisti nel mercato:
I commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
I commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
Le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
Gli enti comunali di consumo.
Entro l’orario stabilito dall’art.33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato.

Art.20
Commissionari, Mandatari ed Astatori
Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al Comune cauzione fruttifera non inferiore a lire 200.000 in denaro o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fideiussione bancaria.
L’importo della cauzione intestata all’operatore è fissato dal Comune, tenuto conto dell’importanza del mercato e sentita la Commissione di Mercato. La cauzione intestata resta vincolata per tutto il tempo in cui l’interessato è ammesso ad operare nel mercato.
I commissionari e i mandatari, operanti fuori mercato, debbono versare la cauzione al Comune per l’importo e con le modalità da questo stabiliti, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n°125.
Per le vendite effettuate con il sistema dell’asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche Astatori.

Art.21
Accertamento del Possesso dei Requisiti per L’Ammissione alle Vendite ed agli Acquisti
Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore di mercato attraverso l’esame della seguente documentazione:
Certificazione dell’iscrizione negli albi di cui all’art.3 della Legge 25/03/1959, n° 125;
Certificazione, da rilasciare dalla C.C.I.A.A. della provincia in cui risiede l’interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l’appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 18 – 19 lettere  b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all’obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera  a) del presente articolo.
In mancanza della suddetta certificazione, per l’ammissione alle vendite dei prodotti ortofrutticoli, sono sentite apposite Commissioni all’uopo costituite.

Art.22
Documento per l’accesso al Mercato
Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell’interessato, numerata, bollata e dallo stesso Direttore firmata.
Nella tessera devono essere indicate:
Le generalità del titolare;
Il titolo di ammissione al mercato;
Il periodo di validità;
Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l’ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, che decide entro entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art.23
Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente
Le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n° 622 del 27/07/67, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all’albo tenuto dalla C.C.I.A.A., possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.
I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre ché personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendente dall’azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.
Le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge n° 622 del 27/07/67, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all’albo dei commissionari di cui all’art.3 della Legge 25/03/59, n° 125. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dalle disposizioni previste dall’art.45.
È vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri commercianti all’ingrosso o commissionari del mercato.
I commissionari, i mandatari e gli Astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell’attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare per la vendita in c/commissione, altre ditte commissionarie operanti nel mercato stesso, previa autorizzazione del Direttore del mercato.
Qualora il fatto di cui al precedente capoverso assuma carattere di continuità, il Direttore può negare l’autorizzazione. La eventuale infrazione è punibile ai sensi dell’art.48.
Il quantitativo minimo che ogni concessionario o assegnatario deve annualmente importare è fissato, dal Comune ente gestore, senza la Commissione di Mercato, entro il mese di gennaio, tenuto conto delle diverse superfici dei posteggi.
Al concessionario che non abbia importato il quantitativo minimo annuale stabilito per ciascun tipo di concessione, potrà essere attribuito, in sostituzione, altro posto di vendita di superficie minore.
Se per due anni consecutivi il concessionario non avrà importato il quantitativo minimo di cui il comma precedente, il Comune salvo i casi di riconosciuta forza maggiore, potrà disporre la revoca della concessione.
Analoghi provvedimenti saranno disposti dalla Direzione nei confronti degli operatori assegnatari di aree di vendita che non abbiano importato i quantitativi minimi stabiliti.

Art.24
Destinazione dei Posteggi
I posteggi fissi sono di preferenza destinati alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui alla Legge 27/07/67, n° 622, alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi ed ai commercianti
all’ingrosso, ai commissionari e mandatari, iscritti agli albi, di cui all’art.3 della Legge 25/03/59, n°125, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.
Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla Legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dalla Commissione di Mercato una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato.

Art.25
Assegnazione dei Posteggi
I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati in concessione dal Comune agli operatori di cui agli articoli 18 – 20 aventi i requisiti richiesti su domanda degli interessati.
L’assegnazione sarà effettuata su domanda degli interessati in base a  graduatoria formulata in relazione a predeterminati criteri di valutazione e di merito stabiliti dall’Amministrazione Comunale sentita la Commissione di Mercato, compilata dalla Commissione medesima ed approvata dal Comune.
Al fine di tendere al potenziamento e miglioramento dell’attività e della funzione del mercato, il Comune, sentita la Commissione di Mercato, può assegnare ai concessionari due o più posteggi in relazione alle quantità commercializzate, tenuto conto delle particolari esigenze commerciali, della continuità operativa
e della serietà dimostrata dai concessionari stessi.
Le domande di nuova concessione e di rinnovo devono essere presentate alla Direzione di Mercato entro i termini che saranno stabiliti dal bando di concorso ed essere corredate dai documenti prescritti.
Le concessioni hanno la durata di anni tre (3), salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.
Il canone per l’uso di ciascun posteggio è stabilito dal Comune ente gestore, sentita la Commissione di Mercato, e approvato dal Comitato Provinciale dei prezzi. Esso deve essere pagato a rate mensili anticipate.
All’atto della concessione l’aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a tre mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute al Comune ente gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell’Ente.
In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone dopo il decimo giorno del mese sarà applicato un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta. Dopo il trentesimo giorno, il Comune può revocare la concessione, disponendo l’incameramento del deposito cauzionale.
Le aree destinate ai produttori singoli od associati sono assegnati dal Direttore del Mercato ai richiedenti che dimostrano d’appartenere alle corrispondenti categorie indicate all’art.18, secondo il disposto dell’art.21. a ciascuno di essi può essere assegnata un’area proporzionale all’entità della produzione dichiarata, sia a carattere saltuario. In caso di contrasto tra le parti si può adire alla Commissione di Mercato. Le assegnazioni sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.
La tariffa per l’occupazione delle aree indicate nel comma precedente, stabilita con le modalità indicate all’art.15, deve essere pagata anticipatamente.

Art.26
Carattere delle Assegnazioni dei Posteggi
Qualora l’assegnazione di un posteggio sia fatte a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all’autorizzazione del Comune e sempre ché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
La morte dell’assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell’assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle vendite del mercato.
In caso diverso, gli eredi  legittimi possono farsi rappresentare da persona aventi i requisiti suddetti.
Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l’esercizio dell’attività commerciale, può chiedere che l’assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società
fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune il quale sentita la Commissione di
Mercato, può autorizzare il trasferimento dell’assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d’ordine fiscale sia d’ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interessi.
Qualora l’assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essi viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell’intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dall’incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Art.27
Gestione dei Posteggi
Il posteggio deve essere gestito dall’intestatario dell’assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell’articolo precedente.
Quando l’assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all’art.3 della legge 25 marzo 1959, n°125.
Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all’ingrosso, la gestione potrà essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell’ultimo comma del citato art.3 della legge.
Gli assegnatari, per i rapporti col Comune, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Art.28
Indicazione sui Posteggi
In conformità dell’atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell’accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare la ragione o denominazione sociale, con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell’intestatario.

Art.29
Uso dei Posteggi
I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.
Il Comune può provvedere alla istituzione di un deposito di imballaggi, adeguato alle necessità del mercato, in zona situata ad opportuna distanza da esso.
Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.
Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art.30
Termine delle Assegnazioni
Le assegnazioni dei posteggi cessano:
alla scadenza;
per rinuncia dell’assegnatario durante il periodo di assegnazione;
per fallimento dichiarato a carico dell’assegnatario;
per scioglimento della società assegnataria.

Art.31
Revoca delle Assegnazioni
L’assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:
cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione alle vendite nel mercato;
inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
accertare gravi scorrettezze commerciali;
gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
mancata importazione da parte del concessionario del quantitativo minimo annuale fissato dal Comune, Ente Gestore.
La revoca è dichiarata dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all’interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.
La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art.31 bis
(Del. C.C. n°905 del 21/11/87 – C.P.C. n°1366 del 13/02/88)
In caso di cambiamento della denominazione sociale e/o di acquisizione o rinuncia di soci il concessionario deve preventivamente informare l’Ente Gestore.
L’Ente concederà la relativa autorizzazione dopo aver esperito tutti gli accertamenti previsti dal presente Regolamento e dalla norme di legge che regolano la materia.
Art.32
Riconsegna dei Posteggi
Cessata o revocata l’assegnazione, in  posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.
In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.
L’assegnatario del posteggio e tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art.33
Calendario ed Orario
Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, redatto dal comune sentita la Commissione di Mercato.
L’orario delle vendite viene fissato dal Comune con la procedura indicata nel comma precedente.
L’orario riservato ai privati consumatori non dovrà coincidere con l’orario di massima affluenza al mercato delle categorie di cui all’art.19.
Nell’orario di vendita sarà prevista anche l’apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui il Comune, sentita la Commissione di Mercato, ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle situazioni locali.
L’orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative  alla esportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.
Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l’inizio e il termine delle operazioni di vendita.
Gli operatori all’ingrosso fuori dal mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale mercato all’ingrosso.

Art.34
Inizio e Termine delle Operazioni di Vendita
L’inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

Art.35
Ingresso al Mercato
Hanno libero accesso tutte le persone in possesso del documento di cui all’art.22, i commercianti all’ingrosso muniti del certificato comprovante l’iscrizione nell’apposito albo tenuto dalla C.C.I.A.A., nonché i conferenti le derrate.
I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l’orario di cui all’art.33.

Art.36
Ordine interno
È vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:
ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
attirare i compratori con grida o schiamazzi;
gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
introdurre cani;
sollecitare o curare raccolta o sottoscrizioni quale che sia l’Ente beneficiario;
tutto ciò che possa menomare o compromettere l’ordine o la disciplina del mercato o delle contrattazioni.
Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.

Art.37
Pulizia dei posteggi
Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc.. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi registri muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale dell’uopo incaricato.

Art.38
Circolazione dei Veicoli
I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall’apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi all’inizio dalle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.
La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato, con apposito ordine di servizio.
L’uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato.
Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dal Comune, tenendo presente le esigenze igieniche e funzioni del mercato, in rapporto agli impianti e alle rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.
Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dal Comune su proposta del Direttore del Mercato, sentiti la Commissione di Mercato e i rappresentanti dei facchini liberi.
Nell’interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d’uomo; quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

Art.39
Operazione di Vendita
Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. La Direzione di Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in mercato.
Il Comune provvede a fornire il mercato delle attrezzature necessarie.

Art.40
Vendite all’Asta
La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.
Le vendite all’asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all’albo di cui all’art.3 della Legge 25 marzo 1959, n° 125.
Il venditore ha l’obbligo di comunicare, all’inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.
Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all’unico offerente.
Se nessuno aumento sia offerto sul prezzo base d’asta, e consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.
L’asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all’uopo installati nel mercato dal Comune.
La provvigione spettante all’astatore è stabilita dalla Commissione di Mercato.

Art.41
Merce in Vendita
La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest’ultima caratterizzi il prodotto.
Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere al Comune alcun diritto di pagamento di qualsiasi natura.

Art.42
Commercializzazione dei Prodotti Ortofrutticoli
Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l’imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie;
per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal Decreto Ministeriale 7 Agosto 1959 e successive modifiche.
Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere di peso non superiore al 15% del peso del collo. Per il fogliame il peso dell’imballaggio non deve superare il 20% del peso del collo, salvo le eccezioni previste  dall’art.2 del D.M. 31 Dicembre 1960.

Art.43
Strumenti di Pesatura
Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
perfettamente regolati o verificati prima di essere adoperati;
bene in vista ai compratori.
Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all’atto di vendita dal venditore e dal personale da lui incaricato.

Art.44
Norme per la Vendita
Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell’art.27 e dai produttori titolari dell’autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente Regolamento o da loro dipendenti.
Le vendite si effettuano a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a collo, con l’osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancor ché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati, in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla quantità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l’acquisto.

Art.45
Vendite per Conto
I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che, in ogni caso non può superare il 10% del prezzo della vendita .
La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio ( scarico compreso) fino alla consegna dei prodotti stessi all’acquirente ( escluso il collo), nonché  dello “Star del credere”, (garantisce al committente il pagamento da parte dei terzi contraenti).
Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.
I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti i mandanti regolari conto vendita per i prodotti venduti.
In ogni conto vendita deve risultare:
la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
il prezzo di vendita;
il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduti;
il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.
I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuati per conto dei loro committenti o mandanti.

Art.46
Certificazione per Derrate non Ammesse alla Vendita o Deperite
Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti volute dalle norme in vigore.
Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato; il quale, d’intesa con l’organo sanitario, eseguito l’accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all’organo sanitario.
L’operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una
vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art.47
Derrate Affidate alla Direzione del Mercato
Il Direttore del Mercato provvede, mediante l’opera di mandatari o di commissionari, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di Mercato alla vendita:
delle derrate affidate alla Direzione per la vendita;
delle derrate pervenute nel mercato all’indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del Mercato o irreperibili;
delle derrate che, su denuncia dell’organo sanitario addetto al Mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del Direttore del Mercato, non vengono immesse alla vendita;
I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni  e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune e dalla Direzione del Mercato.
I commissionari e i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.
Il Comune non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art.48
Provvedimenti Disciplinari e Amministrativi
Indipendentemente dalle eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all’azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell’infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo dell’assegnazione:
diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo  massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
sospensione da ogni attività nel mercato della durata massima di tre mesi, deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l’interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato;
revoca dell’assegnazione del posteggio per i motivi di cui all’art.31 del presente Regolamento.
I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di Mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati nella prima seduta della medesima.

Art.49
Il Regolamento del mercato all’ingrosso è adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale, sentita la relativa Commissione di Mercato ed approvato dal Prefetto.
Copia del Regolamento deve essere, entro 15 giorni dalla sua approvazione, trasmessa al Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, per gli eventuali provvedimenti di cui all’ultimo comma dell’art.9 della Legge 25 Marzo 1959, n° 125.

Art.50
Le norme del presente Regolamento valgono in quanto applicabili, per il Mercato Ortofrutticolo provvisorio di Vittoria.