3 Dicembre 2012 – INTERESSI DI MORA, per mancato pagamento entro i termini di legge

OGGETTO: Interessi di mora, per mancato pagamento entro i termini di legge;

In considerazione della prima scadenza di pagamento dei ns. crediti (30 novembre c.a.), dall’entrata in vigore dell’art. 62, il quale recita al comma 3:
” gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, ed è inderogabile”.
Per quanto sopra, informiamo gli Associati , per tutte le fatture che vanno dal 24 al 31 ottobre 2012 non pagate entro il 30 novembre c.a., ad avvenuto pagamento tardivo si dovrà spiccare fattura di interessi , quantificando le giornate di ritardo per il tasso di interessi che ad oggi, con la maggiorazione di legge, complessivamente è del 10% che sarà applicato sull’importo totale di ogni fattura di vendita pagata fuori termine di legge . L’ operazione non sarà assoggettata ad I.V.A. Art. 15 del D.P.R. n°633/72.
( es.- Riferim. Ns. Fatt. n° ………… del …………….. di Euro ………………interessi Euro ……………………..)
In fattura ,come descrizione posiamo inserire la seguente dicitura:
” Operazione non assoggettata ad I.V.A. Art. 15 del D.P.R. 633/72 ; interessi legali di mora, come da vigente normativa , Art. 62 comma 3 del D.L. n°1 del 24/01/12 convertito con modificazioni, dalla legge n°27 del 24/03/12 “.
Rammentiamo l’obbligo di legge , per tale operazione .
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Filippo Giombarresi